Art. 9.
(Utilizzo del finanziamento pubblico radiotelevisivo).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

      «3-bis. Dalla data di costituzione della società RAI-1 i ricavi del canone di abbonamento stabilito ai sensi del comma 3 sono destinati per i due terzi a finanziare i costi sostenuti dalla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui al citato comma 3 e per un terzo a sostenere i costi per l'attività della stessa società RAI-1 nelle more del completamento del processo di dimissione della partecipazione dello Stato nella società».